Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) di cui all’art. 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, alla Banca Dati Nazionale, conosciute anche come testamento biologico o biotestamento, sono uno strumento giuridico che consente a una persona maggiorenne e capace di intendere e volere di esprimere anticipatamente le proprie volontà in merito a trattamenti sanitari, nel caso in cui dovesse trovarsi in una condizione di incapacità di esprimersi autonomamente. Introdotte dalla Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, le DAT sono finalizzate a tutelare il diritto all’autodeterminazione della persona, specialmente in situazioni di malattia grave, avanzata o terminale.

Cosa sono le DAT?

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) sono le dichiarazioni con cui una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.
Attraverso le DAT è possibile esprimere il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
La persona che redige le DAT può anche nominare un fiduciario, cioè una persona di propria fiducia che la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Le DAT possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dalla legge.
Le DAT consentono di:

  • Esprimere le proprie volontà riguardo a trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, e singoli trattamenti sanitari.
  • Indicare un fiduciario, ovvero una persona di fiducia che rappresenti il disponente nelle relazioni con i medici e con le strutture sanitarie.


Questo strumento garantisce che le scelte di trattamento siano rispettate, anche quando il paziente non è più in grado di esprimersi, sollevando i familiari da decisioni difficili in situazioni critiche.

Chi può esprimere le DAT?

Possono esprimere le DAT tutte le persone maggiorenni e capaci di intendere e volere. Non possono redigere le DAT i minorenni o le persone dichiarate incapaci di intendere e volere (interdette o inabilitate, come previsto dall’art. 3 della L.219/2017).

Come si redigono le DAT?

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

1.    Dal notaio: Le DAT possono essere redatte come atto pubblico o scrittura privata autenticata. In entrambi i casi, il notaio conserva l’originale del documento.
2.    Presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza: Una volta redatto il documento, viene depositato presso l’ufficio competente.
3.    Presso le strutture sanitarie: Dopo l’adozione degli atti previsti dalla Legge 219/2017, le DAT possono essere redatte e conservate nelle strutture sanitarie.
4.    Presso gli Uffici Consolari italiani all’estero: Per i cittadini italiani residenti all’estero.
5.    Per persone con disabilità di comunicazione: Le DAT possono essere redatte tramite videoregistrazione o dispositivi di comunicazione.

Le DAT possono essere modificate, rinnovate o revocate in qualsiasi momento, seguendo le stesse modalità di redazione.

Il ruolo del medico

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT. Tuttavia, può disattendere le disposizioni in alcuni casi specifici:

  • Se le DAT appaiono incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente.
  • Se esistono terapie nuove o non prevedibili che offrano concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

In caso di conflitti tra il medico e il fiduciario, rappresentante legale o amministratore di sostegno, la decisione finale è affidata al giudice tutelare.
 

Il fiduciario

Il fiduciario è una persona designata dal disponente per rappresentarlo nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie, qualora il disponente non sia più in grado di esprimersi autonomamente. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere. La nomina è facoltativa, revocabile in qualsiasi momento e deve essere accettata formalmente.

Conservazione e accesso alle DAT

Le DAT devono essere conservate in:

  • Comune di residenza del disponente.
  • Strutture sanitarie competenti.
  • Notai o consolati italiani all’estero (per i cittadini italiani residenti all’estero).

Le DAT vengono registrate nella Banca Dati Nazionale delle DAT, gestita dal Ministero della Salute, che garantisce la conservazione e l’accessibilità del documento, sia da parte del disponente che dei medici curanti, del fiduciario e dei familiari, tramite autenticazione digitale (SPID, CNS o CIE).

Modifica o revoca delle DAT

Le DAT possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, seguendo le stesse modalità previste per la loro redazione. In caso di urgenza, una revoca verbale può essere effettuata alla presenza di un medico e due testimoni.

Pianificazione condivisa delle cure (PCC)

La Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC) è un processo dinamico e continuo che coinvolge il paziente, la famiglia, il fiduciario (se nominato) e l’equipe multidisciplinare sanitaria. Questo strumento, previsto dall’articolo 5 della Legge 219/2017, si applica principalmente a pazienti affetti da patologie croniche e invalidanti o con prognosi infausta. La PCC si basa su un dialogo aperto e empatico tra il paziente e il medico, con l’obiettivo di pianificare il percorso di cura in modo personalizzato e rispettoso delle preferenze del paziente. La PCC permette di evitare trattamenti non desiderati e di garantire che le cure siano coerenti con i valori e le scelte del paziente, anche in situazioni di incapacità. Questo processo può essere formalizzato attraverso un documento scritto allegato alla cartella clinica e può essere aggiornato nel tempo in base all’evoluzione della malattia o ai cambiamenti nelle volontà del paziente.

Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli sulle modalità di redazione, registrazione, modifica o revoca delle DAT, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute
https://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp

Presentare le DAT in Fondazione Poliambulanza

La Legge n. 219/2017 prevede che le DAT possano essere raccolte e trasmesse alla Banca Dati Nazionale, oltre che dai notai e dagli uffici comunali, anche dalle strutture sanitarie, qualora la Regione abbia regolamentato le relative modalità di raccolta, registrazione e trasmissione.

Per le modalità di consegna delle DAT il paziente interessato potrà scrivere a ds.segreteria@poliambulanza.it indicando le proprie generalità e il percorso di cura (U.O./ambulatorio che l’ha attualmente in carico, precisando se si tratta di percorso di ricovero o ambulatoriale). 
Per la richiesta si deve utilizzare esclusivamente l’indirizzo e-mail che è stato indicato con i propri dati anagrafici, allegando proprio documento di identità.
Successivamente si concorderà appuntamento per la formalizzazione dell’attività in Poliambulanza sede, via Bissolati, 57 Brescia. Non sono previste altre sedi.  
La DAT viene registrata da personale di Poliambulanza attraverso il sistema regionale ELMAS (Electronic – Legal – Medical – Acquisition System), il sistema utilizzato dalle strutture sanitarie regionali per la raccolta, la registrazione e la trasmissione delle DAT alla Banca dati nazionale del Ministero della Salute.

Dopo il deposito

Al termine della procedura, l'interessato riceve le informazioni relative all'esito della registrazione e della trasmissione.

La Banca dati nazionale delle DAT consente, nei casi previsti dalla legge, la consultazione delle DAT da parte del disponente, dell'eventuale fiduciario e del medico che ha in cura la persona quando questa si trovi in una situazione di incapacità di autodeterminarsi.

Riferimenti normativi

DGR n. XII/6662 del 3 agosto 2026 ed il gestionale ELMAS
Regione Lombardia, con la DGR n. XII/6662 del 3 agosto 2026, ha approvato la disciplina relativa alla raccolta delle DAT presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate a contratto mediante il gestionale unico ELMAS, (Electronic – Legal – Medical – Acquisition System), dedicato alla raccolta, registrazione e trasmissione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), di cui all’art. 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, alla Banca Dati Nazionale.

La Legge n. 219/2017 prevede che le DAT possano essere raccolte e trasmesse alla Banca Dati Nazionale, oltre che dai notai e dagli uffici comunali, anche dalle strutture sanitarie, qualora la Regione abbia regolamentato le relative modalità di raccolta, registrazione e trasmissione.
La Regione Lombardia, con l’allegata DGR n. XII/6662 del 3 agosto 2026, ha pertanto approvato la disciplina relativa alla raccolta delle DAT presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate a contratto mediante il gestionale unico ELMAS.
Il ruolo delle strutture sanitarie si inserisce in maniera distinta e complementare rispetto a quello dei notai e degli uffici comunali, consentendo di intercettare in particolare le persone che, in ragione di una condizione di malattia o fragilità, avvertono con maggiore urgenza l’esigenza di formalizzare le proprie volontà anticipate in ordine ai trattamenti sanitari.

Il gestionale ELMAS è stato realizzato da Regione Lombardia con l’obiettivo di mettere a disposizione delle strutture sanitarie un gestionale unico e standardizzato per la gestione delle DAT, assicurando uniformità delle procedure, tracciabilità delle operazioni, sicurezza nella gestione dei dati e maggiore efficienza nella relativa trasmissione alla Banca Dati Nazionale. L’adozione di strumenti informatici contribuisce alla trasparenza delle procedure e all’accesso dei cittadini alle informazioni, assicurando tracciabilità e conoscibilità degli atti e consentendo al disponente di aggiornare, modificare o revocare le proprie disposizioni in qualsiasi momento, come previsto dalla richiamata legge 219/2017.

Il ruolo delle strutture sanitarie si inserisce in maniera distinta e complementare rispetto a quello dei notai e degli uffici comunali, consentendo di intercettare in particolare le persone che, in ragione di una condizione di malattia o fragilità, avvertono con maggiore urgenza l’esigenza di formalizzare le proprie volontà anticipate in ordine ai trattamenti sanitari.

ELMAS sarà in uso al personale amministrativo e sanitario delle strutture erogatrici pubbliche e private accreditate a contratto del Servizio Sanitario Regionale, per la raccolta, la registrazione e la trasmissione delle DAT alla Banca Dati Nazionale.

Chi può presentare la DAT?

Possono presentare la richiesta di deposito della DAT i pazienti in carico presso la struttura sanitaria, sia in regime di ricovero sia nell’ambito di percorsi di presa in carico con accessi ambulatoriali.

Come viene presentata la DAT?

Per la presentazione della DAT, Regione Lombardia mette a disposizione l’apposito modulo che può essere utilizzato dalla persona interessata per formalizzare le proprie disposizioni.

Costi

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Per informazioni

ds.segreteria@poliambulanza.it 
tel. 0303515342 dal lunedì al venerdì ore 8-16

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